Art. 79
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 24 ott 1989
(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)
Il giudice può procedere ai sensi dell' in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.
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