Art. 77
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 24 ott 1989
(Ambito e modalità d'applicazione)
Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.
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