Art. 82

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Esecuzione delle sanzioni sostitutive) Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-82

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo