Art. 80
In vigore dal 24 ott 1989
(Esclusioni soggettive)
Il provvedimento di cui all' non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.(2)
5
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza 3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:"
l'illegittimità costituzionale dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall' della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento."
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) che:"
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-80