Art. 74

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Iscrizione nel casellario giudiziale) Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
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