Art. 74
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Iscrizione nel casellario giudiziale)
Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-74