Art. 71

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 30 dic 2022
(Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento). Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale. Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua. Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.
Storico versioni

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In sintesi

La norma stabilisce che all'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva si applicano le regole dell'articolo 660 del codice di procedura penale. Se il condannato non paga entro la scadenza indicata nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria viene revocata e convertita in semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva. In caso di pagamento a rate, il mancato versamento anche di una sola rata comporta la revoca e la conversione per la quota residua. Se invece il mancato pagamento è dovuto a una reale impossibilità economica e patrimoniale al momento dell'esecuzione, la pena viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione del condannato, in detenzione domiciliare sostitutiva.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva e stabilisce le conseguenze in caso di mancato pagamento o di impossibilità economica a pagare.

A chi si applica

Si applica a coloro che sono stati condannati a una pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva e devono effettuarne il pagamento.

Esempio pratico

Una persona condannata a pagare una pena pecuniaria sostitutiva ottiene la rateizzazione del debito ma smette di pagare una rata alla scadenza. A causa del mancato pagamento, la sanzione pecuniaria viene revocata e l'importo rimanente viene convertito in detenzione domiciliare o semilibertà sostitutiva. Se invece dimostra che le sue condizioni economiche rendono del tutto impossibile pagare, la pena residua può essere convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di pagamento della pena pecuniaria entro il termine dell'ordine di esecuzione o alle scadenze rateali stabilite. In caso di inadempimento, la pena pecuniaria viene revocata e convertita in semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva; in caso di impossibilità economica, viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, previa opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva.

Domande frequenti

Cosa succede se non si paga la pena pecuniaria sostitutiva entro il termine stabilito?Il mancato pagamento comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la sua conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Cosa accade in caso di mancato pagamento di una singola rata del piano rateale?Il mancato versamento di una rata alla scadenza stabilita comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione viene calcolata sulla parte residua ancora da pagare.
Quali conseguenze ci sono se il condannato si trova nell'impossibilità economica di pagare?La pena pecuniaria sostitutiva viene revocata e convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo oppure, se il condannato vi si oppone, in detenzione domiciliare sostitutiva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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