Art. 71
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-71
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-71
La norma stabilisce che all'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva si applicano le regole dell'articolo 660 del codice di procedura penale. Se il condannato non paga entro la scadenza indicata nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria viene revocata e convertita in semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva. In caso di pagamento a rate, il mancato versamento anche di una sola rata comporta la revoca e la conversione per la quota residua. Se invece il mancato pagamento è dovuto a una reale impossibilità economica e patrimoniale al momento dell'esecuzione, la pena viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione del condannato, in detenzione domiciliare sostitutiva.
La norma disciplina l'esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva e stabilisce le conseguenze in caso di mancato pagamento o di impossibilità economica a pagare.
Si applica a coloro che sono stati condannati a una pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva e devono effettuarne il pagamento.
Una persona condannata a pagare una pena pecuniaria sostitutiva ottiene la rateizzazione del debito ma smette di pagare una rata alla scadenza. A causa del mancato pagamento, la sanzione pecuniaria viene revocata e l'importo rimanente viene convertito in detenzione domiciliare o semilibertà sostitutiva. Se invece dimostra che le sue condizioni economiche rendono del tutto impossibile pagare, la pena residua può essere convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Obbligo di pagamento della pena pecuniaria entro il termine dell'ordine di esecuzione o alle scadenze rateali stabilite. In caso di inadempimento, la pena pecuniaria viene revocata e convertita in semilibertà sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva; in caso di impossibilità economica, viene convertita in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, previa opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.