Art. 67
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 30 dic 2022
(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).
Salvo quanto previsto dall', comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.
Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell' o del quarto comma dell'.
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