Art. 47
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit
Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".
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