Art. 45
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Storico versioni
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