Art. 45 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 45

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente: "Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
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