Art. 46

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale) L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
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