Art. 46
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)
L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-46