Art. 46 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 46

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale) L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".
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