Art. 47

Art. 47

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In vigore dal 15 dic 1981
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-47