Art. 47 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 47

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorit Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire cinquecentomila".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-47