Art. 65
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 30 dic 2022
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta
le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero
, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente
, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano
periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e
tengono
un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono
custodite la
sentenza di condanna
che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero
l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione
della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva
, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla
semilibertà
le norme di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230
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Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell' viene effettuato dal direttore dell'istituto
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