Art. 63

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 30 dic 2022
(Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo). La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonchè all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'. Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale. Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall', dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.
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In sintesi

Quando una sentenza penale o un decreto penale che dispongono il lavoro di pubblica utilità diventano definitivi, la cancelleria invia tempestivamente il provvedimento alla polizia o ai carabinieri, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. Le forze dell'ordine consegnano una copia dell'atto al condannato, ordinandogli di rispettarne le prescrizioni e di presentarsi subito all'ufficio di esecuzione penale esterna; se la persona è detenuta, la notifica e la presentazione avvengono in relazione alla sua dimissione. Gli organi di polizia e l'ufficio di esecuzione penale controllano l'effettivo svolgimento dell'attività e quest'ultimo invia relazioni periodiche al giudice sulla condotta tenuta. Al termine del lavoro svolto, il giudice, su relazione dell'ufficio, dichiara eseguita la pena, estingue gli effetti penali (salvo le pene accessorie perpetue) e può disporre la revoca della confisca nei casi previsti.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura di esecuzione e di controllo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, assicurando il raccordo tra autorità giudiziaria, forze dell'ordine e uffici di esecuzione penale per il corretto svolgimento della pena e la verifica del reinserimento del condannato.

A chi si applica

Si applica alle persone condannate a cui è stata inflitta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con sentenza irrevocabile o decreto penale esecutivo, nonché alle autorità preposte alla trasmissione, notifica, controllo e gestione dell'esecuzione.

Esempio pratico

Un cittadino condannato in via definitiva alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità riceve la notifica del provvedimento dai carabinieri del proprio comune di residenza con l'ordine di recarsi all'ufficio di esecuzione penale esterna. Dopo aver completato tutte le ore di attività sotto il controllo degli organi incaricati, l'ufficio riferisce l'esito positivo al giudice, il quale dichiara ufficialmente eseguita la pena ed estinti i relativi effetti penali.

Adempimenti e conseguenze

La cancelleria deve trasmettere immediatamente il provvedimento alle autorità competenti; la polizia deve consegnarne copia al condannato ingiungendogli di rispettare le prescrizioni e di presentarsi all'ufficio; il condannato deve presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna e attenersi alle prescrizioni; l'ufficio deve vigilare e riferire periodicamente al giudice.

Domande frequenti

A chi deve presentarsi il condannato dopo aver ricevuto la copia del provvedimento?Il condannato deve presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna per dare avvio all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Chi controlla che il lavoro di pubblica utilità venga effettivamente svolto?Il controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro è affidato congiuntamente all'ufficio di esecuzione penale esterna e agli organi di polizia competenti (ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri).
Cosa accade al termine positivo del periodo di lavoro di pubblica utilità?L'ufficio di esecuzione penale esterna invia una relazione al giudice, il quale dichiara eseguita la pena, estingue ogni altro effetto penale (tranne le pene accessorie perpetue) e dispone la revoca della confisca nei casi previsti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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