Art. 63
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
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Quando una sentenza penale o un decreto penale che dispongono il lavoro di pubblica utilità diventano definitivi, la cancelleria invia tempestivamente il provvedimento alla polizia o ai carabinieri, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. Le forze dell'ordine consegnano una copia dell'atto al condannato, ordinandogli di rispettarne le prescrizioni e di presentarsi subito all'ufficio di esecuzione penale esterna; se la persona è detenuta, la notifica e la presentazione avvengono in relazione alla sua dimissione. Gli organi di polizia e l'ufficio di esecuzione penale controllano l'effettivo svolgimento dell'attività e quest'ultimo invia relazioni periodiche al giudice sulla condotta tenuta. Al termine del lavoro svolto, il giudice, su relazione dell'ufficio, dichiara eseguita la pena, estingue gli effetti penali (salvo le pene accessorie perpetue) e può disporre la revoca della confisca nei casi previsti.
La norma disciplina la procedura di esecuzione e di controllo del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, assicurando il raccordo tra autorità giudiziaria, forze dell'ordine e uffici di esecuzione penale per il corretto svolgimento della pena e la verifica del reinserimento del condannato.
Si applica alle persone condannate a cui è stata inflitta la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità con sentenza irrevocabile o decreto penale esecutivo, nonché alle autorità preposte alla trasmissione, notifica, controllo e gestione dell'esecuzione.
Un cittadino condannato in via definitiva alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità riceve la notifica del provvedimento dai carabinieri del proprio comune di residenza con l'ordine di recarsi all'ufficio di esecuzione penale esterna. Dopo aver completato tutte le ore di attività sotto il controllo degli organi incaricati, l'ufficio riferisce l'esito positivo al giudice, il quale dichiara ufficialmente eseguita la pena ed estinti i relativi effetti penali.
La cancelleria deve trasmettere immediatamente il provvedimento alle autorità competenti; la polizia deve consegnarne copia al condannato ingiungendogli di rispettare le prescrizioni e di presentarsi all'ufficio; il condannato deve presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna e attenersi alle prescrizioni; l'ufficio deve vigilare e riferire periodicamente al giudice.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.