Art. 74 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 74

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Iscrizione nel casellario giudiziale) Dopo l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".
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