Convenzione

Art. 27

Entrata in vigore

In vigore dal 10 dic 1981
. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1970.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-27

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