Convenzione
Art. 25
Scambio di informazioni
In vigore dal 10 dic 1981
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Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della. Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-25