Protocollo

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1981
PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI È PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM IL 7 MARZO 1973 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Unita della Tanzania, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di seguito indicata quale "La Convenzione"), hanno convenuto le seguenti disposizioni: . Il paragrafo 3 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Tanzania: l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito. (Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-1

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