Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 10 dic 1981
. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Tanzania: 1) l'imposta sul reddito (the income tax); 2) l'imposta personale (the personal tax). (Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana"). b) Per quanto concerne la Repubblica italiana: 1) l'imposta sul reddito dei terreni; 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sul reddito agrario; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; e 7) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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