Convenzione

Art. 23

Non discriminazione

In vigore dal 10 dic 1981
. Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile, ma non in caso contrario. 2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. La imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-23

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