Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 10 dic 1981
. Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato. 2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali diverse da prestazioni di pubblica utilità, esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo