Convenzione

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 10 dic 1981
. Professioni indipendenti 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente, salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente, se: a) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo o periodi di complessivi 183 giorni o più nel corso dell'anno fiscale; o b) la persona fisica dispone di una base fissa in detto altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui i redditi stessi sono attribuibili a tale base fissa.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-14

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