Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 10 dic 1981
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Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono, dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a condizione che tali redditi non provengano da soggiorni ufficialmente assistiti dall'altro Stato contraente, le cui spese siano sostenute totalmente o prevalentemente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-17