Convenzione

Art. 10

Dividendi

In vigore dal 10 dic 1981
. Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente. 2. Se tali dividendi dovessero, a causa di modifiche della legislazione degli Stati contraenti, essere assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati, gli Stati stessi si accorderanno per fissare i limiti di tale imposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo