Convenzione
Art. 27
27 / 38Entrata in vigore
In vigore dal 10 dic 1981
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Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1970.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-c-27