Protocollo Aggiuntivo
Art. 4
In vigore dal 26 set 1981
.
Al paragrafo 2 dell' della Convenzione è aggiunta la seguente disposizione:
"Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato:
(a) se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
(b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di
questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
(c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-pa-4