Protocollo Aggiuntivo

Art. 4

In vigore dal 26 set 1981
. Al paragrafo 2 dell' della Convenzione è aggiunta la seguente disposizione: "Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato: (a) se il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti".
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-pa-4

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