Convenzione
Art. 26
Entrata in vigore
In vigore dal 26 set 1981
.
(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Rabat.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà:
1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti o messi in pagamento a partire dal 1 gennaio 1970;
2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1970.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti debbono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-26