Protocollo Aggiuntivo

Art. 1

In vigore dal 26 set 1981
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere un protocollo di accordo per modificare o integrare la Convenzione conclusa tra i due Paesi intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni: . Il paragrafo 3 dell' della Convenzione è sostituito dal seguente: "Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne il Marocco: l'imposta sugli utili professionali e le riserve d'investimento (l'impot sur les benefices professionnels et la reserve d'investissements); il prelievo sulle remunerazioni pubbliche e private, sulle indennità ed emolumenti, sui salari, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie (le prelevement sur les traitements publics et prives, les indemnites et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres); la tassa urbana ed i relativi contributi (la taxe urbaine et les taxes y rattachees); l'imposta agricola (l'impot agricole); il contributo complementare sul reddito globale delle persone fisiche (la contribution complementaire sur le revenu global des personnes physiques); la tassa sugli utili azionari o di quote sociali e sui redditi assimilati (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimiles), (qui di seguito indicate quali "imposta marocchina"); (b) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
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