Protocollo Aggiuntivo

Art. 5

In vigore dal 26 set 1981
. 1. Al paragrafo 1 dell' della Convenzione è aggiunta la seguente disposizione: "Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresì alle persone che svolgono attività in uno Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione". 2. La dichiarazione concernente l'applicazione dell' contenuta nel protocollo di accordo allegato alla Convenzione è soppressa.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-pa-5

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