Art. 1

In vigore dal 26 set 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo