Convenzione
Art. 21
Metodo dell'imputazione
In vigore dal 26 set 1981
.
(Metodo dell'imputazione)
1. Nel caso dei residenti del Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:
a) allorchè un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli , che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati;
b) per ciò che concerne i redditi considerati ai precedenti , il Marocco può, in conformità delle disposizioni della propria legislazione, includerli nella base imponibile delle imposte previste nell', ma accorda, sull'ammontare delle imposte relative a detti redditi e nei limiti di tale ammontare, una riduzione pari al totale delle imposte prelevate dall'Italia sugli stessi redditi.
2. Nel caso dei residenti dell'Italia la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente.
L'Italia, nel determinare le proprie imposte sul reddito elencate all' nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta marocchina sul reddito (non esente in Marocco in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:
a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Marocco deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte applicate sullo stesso reddito da parte delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Marocco su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Marocco eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o di imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. a) Per l'applicazione del precedente paragrafo 2 lettera a) gli interessi pagati da organismi specializzati al fine di favorire lo sviluppo economico del Marocco sono considerati assoggettati ad imposta in Marocco con l'aliquota del 10 per cento per un periodo di tre anni;
b) per l'applicazione del precedente paragrafo 2 lettera b), sono considerati, agli effetti dell'imposta sulle società, come tassati in Marocco per un periodo di tre anni, con l'aliquota del 5 per cento, i dividendi distribuiti dalle società residenti del Marocco che beneficiano, a concorrenza di almeno ii 75 per cento dei loro investimenti, delle disposizioni dirette a favorire lo sviluppo economico del Marocco, qualora il beneficiario dei dividendi sia una società residente dell'Italia che possieda direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga detti dividendi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-21