Convenzione

Art. 20

Redditi non espressamente menzionati

In vigore dal 26 set 1981
. (Redditi non espressamente menzionati) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-20

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