Convenzione
Art. 20
Redditi non espressamente menzionati
In vigore dal 26 set 1981
.
(Redditi non espressamente menzionati)
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-20