Convenzione
Art. 18
Pensioni
In vigore dal 26 set 1981
.
(Pensioni)
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-18