Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 26 set 1981
. (Pensioni) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-18

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