Convenzione
Art. 14
Professioni indipendenti
In vigore dal 26 set 1981
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(Professioni indipendenti)
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
1) qualora l'interessato disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui i citati redditi siano imputabili a
detta base fissa; o
2) qualora egli eserciti le sue attività nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi - compresa la durata di interruzioni normali di lavoro - che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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