Convenzione
Art. 12
Canoni
In vigore dal 26 set 1981
.
(Canoni)
1. I canoni corrisposti per il godimento di beni immobili o per lo sfruttamento di giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati detti beni, giacimenti minerari, cave od altre risorse naturali.
2. I canoni, non considerati nel paragrafo 1, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, se la legislazione di detto Stato lo prevede, nelle condizioni o con i limiti seguenti:
a) i canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, escluse le pellicole cinematografiche e televisive, che sono pagati in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;
b) i canoni relativi alla concessione di licenze di sfruttamento di brevetti, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, provenienti da fonti situate nel territorio di uno degli Stati contraenti e pagati a una persona domiciliata nel territorio dell'altro Stato, possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni;
c) sono assoggettate al medesimo trattamento riservato ai canoni di cui alla precedente lettera b) le somme corrisposte per la concessione di licenze di sfruttamento di marchi di fabbrica o di commercio e per la locazione del diritto di utilizzazione di pellicole cinematografiche e televisive, le remunerazioni analoghe per la fornitura di informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché le remunerazioni per studi tecnici o economici.
Eguale trattamento è riservato per i diritti di locazione e le remunerazioni analoghe per l'uso o la concessione in uso di attrezzature agricole, industriali, portuali, commerciali o scientifiche.
3. Se un canone è superiore al valore intrinseco e normale dei diritti per i quali è corrisposto, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto alla quota parte di detti canoni che corrisponde a tale valore intrinseco e normale.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni od altre remunerazioni, ha nello Stato contraente dal quale provengono tali redditi una stabile organizzazione o una sede fissa di affari adibita all'esercizio di una libera professione o di un'altra attività indipendente e che tali canoni o altre remunerazioni sono attribuibili a detta stabile organizzazione o sede fissa di affari. In tal caso i redditi medesimi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-12