Convenzione

Art. 9

Imprese associate

In vigore dal 26 set 1981
. (Imprese associate) Allorchè: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno e nell'altro caso le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-9

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