Convenzione

Art. 10

Dividendi

In vigore dal 26 set 1981
. (Dividendi) 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
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