Art. 8
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-8
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L'articolo stabilisce che il conservatore del registro generale dei testamenti deve collaborare con gli organismi competenti degli altri Stati firmatari della convenzione di Basilea. Nello specifico, deve fornire loro gratuitamente le informazioni sulle iscrizioni testamentarie quando ne fanno richiesta e, al ricorrere delle condizioni previste, deve eseguire le iscrizioni nel registro su loro domanda. Per poter ottenere le informazioni richieste, la domanda presentata dagli organismi esteri deve obbligatoriamente essere corredata da uno dei documenti prescritti.
La norma mira a favorire la cooperazione e lo scambio gratuito di informazioni sui testamenti tra gli Stati aderenti alla convenzione di Basilea.
Si applica al conservatore del registro generale dei testamenti e agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea.
Un organismo competente di un altro Stato aderente alla convenzione di Basilea inoltra una richiesta al conservatore del registro generale dei testamenti per conoscere se una determinata persona ha registrato un testamento. Il richiedente allega alla domanda uno dei documenti prescritti a pena di inammissibilità. Il conservatore italiano verifica la documentazione e fornisce gratuitamente le informazioni relative all'iscrizione testamentaria.
Obbligo per il conservatore di fornire gratuitamente le informazioni e di eseguire le iscrizioni richieste; obbligo per gli organismi richiedenti di allegare alla domanda uno dei documenti prescritti, a pena di inammissibilità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.