Art. 8

In vigore dal 1 lug 1981
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli , è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all' della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti. La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-8

In sintesi

L'articolo stabilisce che il conservatore del registro generale dei testamenti deve collaborare con gli organismi competenti degli altri Stati firmatari della convenzione di Basilea. Nello specifico, deve fornire loro gratuitamente le informazioni sulle iscrizioni testamentarie quando ne fanno richiesta e, al ricorrere delle condizioni previste, deve eseguire le iscrizioni nel registro su loro domanda. Per poter ottenere le informazioni richieste, la domanda presentata dagli organismi esteri deve obbligatoriamente essere corredata da uno dei documenti prescritti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire la cooperazione e lo scambio gratuito di informazioni sui testamenti tra gli Stati aderenti alla convenzione di Basilea.

A chi si applica

Si applica al conservatore del registro generale dei testamenti e agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea.

Esempio pratico

Un organismo competente di un altro Stato aderente alla convenzione di Basilea inoltra una richiesta al conservatore del registro generale dei testamenti per conoscere se una determinata persona ha registrato un testamento. Il richiedente allega alla domanda uno dei documenti prescritti a pena di inammissibilità. Il conservatore italiano verifica la documentazione e fornisce gratuitamente le informazioni relative all'iscrizione testamentaria.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il conservatore di fornire gratuitamente le informazioni e di eseguire le iscrizioni richieste; obbligo per gli organismi richiedenti di allegare alla domanda uno dei documenti prescritti, a pena di inammissibilità.

Domande frequenti

Il rilascio delle indicazioni relative ai testamenti agli organismi esteri comporta dei costi?No, il testo prevede espressamente che il conservatore del registro generale dei testamenti sia tenuto a fornire tali indicazioni a titolo gratuito.
Il conservatore può effettuare iscrizioni nel registro su richiesta degli organismi di altri Stati?Sì, il conservatore è tenuto a eseguire le iscrizioni nel registro generale dei testamenti su richiesta di tali organismi, purché ricorrano le condizioni previste dalla convenzione.
Cosa accade se la domanda per ottenere le indicazioni non è accompagnata dai documenti necessari?La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da uno dei documenti previsti, altrimenti è considerata inammissibile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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