Art. 4

In vigore dal 1 lug 1981
Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti: 1) testamenti pubblici; 2) testamenti segreti; 3) testamenti speciali; 4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio; 5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente; 6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-4

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