Art. 4
4 / 20In vigore dal 1 lug 1981
Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-4