Art. 6

In vigore dal 1 lug 1981
Chiunque crede di averne interesse può chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti, allegando il certificato di morte del testatore o copia autentica del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza dichiarativa di morte presunta, un certificato cumulativo di tutte le iscrizioni esistenti nel registro relativamente alla persona defunta. Il certificato di cui al comma precedente può essere richiesto, tramite il conservatore del registro generale dei testamenti, all'organismo competente, di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea, allegando un certificato di morte od altra prova ritenuta sufficiente dell'avvenuto decesso secondo l'ordinamento dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-6

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