Art. 9
In vigore dal 17 ott 1991
Alla dichiarazione presentata a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.
In case di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell' della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-9