Art. 8
8 / 20In vigore dal 1 lug 1981
Il conservatore del registro generale dei testamenti, oltre a quanto previsto negli , è tenuto a fornire gratuitamente le indicazioni relative alle iscrizioni dei testamenti agli organismi competenti degli altri Stati aderenti alla convenzione di Basilea che ne facciano domanda e ad eseguire, a richiesta dei medesimi, ricorrendo le condizioni di cui all' della convenzione stessa, le iscrizioni nel registro generale dei testamenti.
La domanda intesa ad ottenere le indicazioni di cui al comma precedente deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da uno dei documenti previsti dal primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;307#art-8