Convenzione 129›Parte VI
Art. 9
In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni
nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno unicamente reclutati in base all'attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati.
2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti
dalle competenti autorità.
3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un'adeguata
formazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-9-3