Convenzione 129Parte VI

Art. 12

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attività. 2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorità potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l'applicazione dei principi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-12-3

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