Convenzione 129›Parte VI
Art. 14
In vigore dal 14 mag 1981
.
Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori
del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:
a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:
i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione
delle aziende agricole soggette ad ispezione;
ii) del numero e della diversità di categorie di persone
impiegate in tali aziende;
iii) della molteplicità e complessità di disposizioni di
legge da far rispettare;
b) degli strumenti a disposizione degli ispettori;
c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare
efficacemente le ispezioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-2