Convenzione 129Parte VI

Art. 14

In vigore dal 14 mag 1981
. Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto: a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare: i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione; ii) del numero e della diversità di categorie di persone impiegate in tali aziende; iii) della molteplicità e complessità di disposizioni di legge da far rispettare; b) degli strumenti a disposizione degli ispettori; c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-2

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