Convenzione 129Parte VI

Art. 15

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Le competenti autorità dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura: a) uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell'ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti; b) i mezzi di trasporto necessari all'esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico. 2. Le competenti autorità dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tuttle spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-15-2

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