Convenzione 129Parte VI

Art. 20

In vigore dal 14 mag 1981
. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura: a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo; b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni; c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un'ispezione a seguito di denuncia.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-20-2

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