Convenzione 129›Parte VI
Art. 20
In vigore dal 14 mag 1981
.
Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del
lavoro in agricoltura:
a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o
indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo;
b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure
disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato
il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le
tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;
c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte
di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un'ispezione a seguito di denuncia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-20-2