Convenzione 129›Parte VI
Art. 25
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato,
secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dello ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attività in agricoltura.
2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti
dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-25-2